TFR e INPS, aspetti pratici del Fondo di Garanzia

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TFR e INPS, Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia INPS interviene per pagare il TFR dei lavoratori, se il Datore di Lavoro è impossibilitato a farlo perchè è soggetto a una procedura concorsuale (come il fallimento).

Il Lavoratore, infatti, può scegliere se destinare il suo TFR a fondi previdenziali oppure “lasciarlo in azienda”.
Nel secondo caso, il TFR dovrebbe essere conservato dal Datore di Lavoro in uno specifico fondo.
Questo fondo è parte del patrimonio aziendale, quindi aiuta l’azienda a dimostrare solidità finanziaria alle banche.
Se un’azienda, però, ha dei debiti non pagati, i creditori possono pignorare l’intero patrimonio aziendale per soddisfare il loro credito (compreso il fondo per il TFR dei lavoratori).
Un’azienda in fallimento potrebbe non avere soldi per pagare il TFR dei suoi dipendenti, quindi interviene il fono di garanzia dell’INPS.

La richiesta di intervento è strettamente regolata dalla legge e dalle procedure operative INPS.

A causa dell’alto numero di richieste, le tempistiche di risposta alle richieste di intervento sono decisamente più lunghe di quanto previsto dalla legge.

Se vuoi accedere al portale INPS per la richiesta di intervento del fondo di garanzia, clicca qui.

In più di un’occasione, ho assistito lavoratori che si sono visti rifiutare il pagamento da parte dell’INPS a seguito di contestazione sull’ammontare del TFR.

Vediamo la procedura.

Vertenza Lavorativa: ricorso amministrativo

Il primo passaggio avviene con un ricorso amministrativo.

Il ricorso al comitato provinciale di competenza deve essere proposto entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto.
La procedura è interamente on-line e, pur essendo tecnicamente possibile per il Lavoratore presentarlo senza l’ausilio di un legale, l’assistenza di un Avvocato del Lavoro è consigliata per la redazione dell’atto.


Se il comitato provinciale dà ragione al Lavoratore, il TFR viene pagato, altrimenti è possibile ricorrere al Tribunale del Lavoro.
Se vuoi sapere di più del processo del lavoro, clicca qui.

 

Diritti del dipendente: la sentenza della Corte di Cassazione n. 24231/2014

Questa sentenza indica un principio di diritto centrale nelle controversie con l’INPS:


“L’esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l’esistenza e l’ammontare d’un credito per TFR in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell’art. 2 legge n. 297/82, il subentro dell’INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l’istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l’assoggettabilità alla procedura concorsuale e l’accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell’an e del quantum debeatur”.

Nel concreto, l’INPS in sede di accesso al fondo di garanzia non può contestare al lavoratore la quantificazione del TFR: il giudice fallimentare ha già deciso a riguardo.

Se vuoi leggere la Sentenza della Corte di Cassazione n. 24231/2014 nel suo testo completo, clicca qui.


Se vuoi maggiori informazioni, contatta lo Studio Legale Bonato.

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