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Licenziamento giusta causa
Il licenziamento per giusta causa interrompe il rapporto di lavoro: il Datore di Lavoro ritiene un comportamento disciplinare del Lavoratore molto grave.
Questo articolo approfondirà
cosa deve essere presente nella lettera di licenziamento;
cos’è il termine di preavviso del licenziamento e perché non c’è nel licenziamento per giusta causa;
la differenza tra licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo;
come il Lavoratore può difendersi da un licenziamento per giusta causa.
La lettera di Licenziamento
La lettera di licenziamento è la comunicazione che il Datore di Lavoro invia al Lavoratore per terminare il rapporto di lavoro.
La lettera può essere consegnata a mano o essere spedita tramite posta raccomandata.
La lettera deve contenere:
nome e cognome del lavoratore destinatario;
indicazione del Datore di Lavoro che invia la comunicazione;
data e luogo di scrittura;
espressione chiara della volontà di recesso dal rapporto di lavoro;
motivazione del recesso.
La mancanza di uno di questi elementi rende il licenziamento illegittimo.
La lettera ha effetto dal momento della ricezione.
Preavviso licenziamento e indennità di preavviso
Il preavviso di licenziamento è il periodo che decorre dalla comunicazione del licenziamento a quando il rapporto di lavoro si interrompe in concreto.
La funzione del preavviso è quella di garantire al lavoratore del tempo per organizzarsi prima di rimanere senza lavoro.
Durante il periodo di preavviso il Lavoratore continuerà a lavorare e il Datore di lavoro a pagargli la retribuzione.
Il Datore di Lavoro può chiedere al lavoratore di non lavorare, ma è tenuto a pagare la retribuzione, detta indennità di preavviso.
Nel licenziamento per giusta causa non c’è periodo di preavviso perché il comportamento disciplinare del lavoratore è talmente grave da impedire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.
Il periodo di preavviso, invece, è concesso in caso di licenziamento per giustificato motivo.
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento vs giusta causa ex art. 2119 c.c.
L’art. 2119 c.c. regola il licenziamento per giusta causa e così recita:
“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.”
I fatti di vita reale che possono costituire invece “giustificato motivo oggettivo” di licenziamento sono
un comportamento del lavoratore, come una mancanza disciplinare, ma meno grave di quella che porta al licenziamento per giusta causa;
una ragione oggettiva legata al posto di lavoro per cui la posizione lavorativa è soppressa (ad esempio una crisi aziendale o una riorganizzazione della produzione).
Impugnazione Licenziamento
Il Lavoratore che intende opporsi al licenziamento deve “impugnarlo”, cioè scrivere una comunicazione tracciata al Datore di Lavoro che contenga:
indicazione univoca del mittente (il Lavoratore licenziato);
indicazione univoca del Datore di Lavoro che ha inviato il provvedimento di licenziamento;
indicazione della data e del luogo ove questa comunicazione è stata scritta;
espressione chiara della volontà di opporsi al licenziamento.
Il Lavoratore dispone di 60 giorni di tempo dal licenziamento per impugnarlo, dopo di che egli decade dalla possibilità (non è più possibile farlo).
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