TFR e INPS, Sentenza della Corte di Cassazione n. 24231/2014

Professionalità e Trasparenza.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 ottobre – 13 novembre 2014, n. 24231

Presidente Macioce – Relatore Manna

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 297/82, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale escluso l’intervento del Fondo di garanzia nel caso di un lavoratore agricolo a tempo determinato come il L. , non essendo in tale ipotesi previsto alcun obbligo contributivo a carico del datore di lavoro; obietta, invece, il ricorso che l’INPS non ha alcun potere di contestare un credito già definitivamente ammesso al passivo in sede fallimentare (sicché il riferimento alla voce “terzo elemento” come quota di TFR pagata mensilmente è smentito da tale ammissione al passivo a titolo, appunto, di trattamento di fine rapporto) e che l’art. 2 cit. non distingue fra datori di lavoro agricoli e non, così come non distingue fra rapporti a tempo determinato od indeterminato, stabilendo – anzi – che il Fondo è alimentato da contributi a carico, indistintamente, di tutti i datori di lavoro; sotto altro profilo, in via gradata, nega che la Fiorefrutta S.r.l. possa essere qualificata come impresa agricola, avendo – invece – esercitato attività di natura commerciale, tanto da essere stata dichiarata fallita.

Quest’ultimo rilievo viene ripreso e sviluppato nel secondo motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e dell’art. 2 legge n. 297/82, nonché vizio di motivazione, per avere l’impugnata sentenza apoditticamente qualificato il rapporto di lavoro del ricorrente come agricolo e a termine sulla base della mera posizione in archivio presso l’INPS, non avente all’esterno alcuna efficacia probatoria; né la circostanza può dirsi non contestata sol perché nella domanda amministrativa il L. si è definito come “bracciante agricolo” o perché la natura agricola del suo rapporto di lavoro non sia stata oggetto di contestazione nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; da ultimo, l’affermazione della Corte territoriale è smentita dall’essere stata la Fiorefrutta S.r.l. assoggettata a procedura concorsuale, il cui accertamento giurisdizionale, avente natura di giudicato, non può essere rimesso in discussione.

2- Il secondo motivo di censura – da esaminarsi dapprima perché logicamente pregiudiziale – è fondato nei sensi qui di seguito chiariti.

La mera posizione in archivio presso l’INPS, non avendo all’esterno alcuna efficacia probatoria, non può smentire la natura di impresa commerciale (e non agricola) della Fiorefrutta S.r.l., attestata dal suo stesso fallimento.

D’altronde, il dipendente di un’impresa commerciale, anche se adibito ad un’attività avente di per sé natura non commerciale, è soggetto, ai fini previdenziali, al medesimo inquadramento del proprio datore di lavoro (cfr. Cass. n. 8292/97).

Ciò vuoi dire che il rapporto di lavoro dell’odierno ricorrente non può definirsi di natura agricola e, in quanto tale, privo di copertura assicurativa presso l’INPS.

Né a differente conclusione può giungersi in forza di un’inesatta applicazione del principio di non contestazione (come sembra evincersi dalla motivazione della sentenza impugnata), perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti affermati o negati da chi agisca in via monitoria non ribalta su costui l’onere di contestare l’altrui contestazione, dal momento che con l’atto introduttivo di lite (vale a dire con il ricorso ex art. 633 c.p.c.) egli ha già esposto la propria posizione a riguardo.

Nel controricorso l’INPS nega l’esistenza del diritto al TFR in capo all’odierno ricorrente, ma si tratta di credito per il quale L.V. è stato ammesso al passivo in sede fallimentare e tale ammissione l’istituto non può mettere in discussione, proprio perché subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. n. 7604/03).

Ciò è confermato dallo stesso tenore letterale dell’art. 2 co. 2 legge n. 297/82, là dove si prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’art. 97 L.F., il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere “a domanda” il pagamento, a carico del Fondo di garanzia all’uopo istituto presso l’INPS, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori.

In breve, l’esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all’istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti (cfr. Cass. n. 9231/10).

2- L’accoglimento del secondo motivo assorbe la questione – oggetto del primo motivo di ricorso – relativa alla riconoscibilità del diritto di cui all’art. 2 legge n. 297/82 solo in presenza d’un corrispondente obbligo contributivo.

3- In conclusione, va accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:

“L’esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l’esistenza e l’ammontare d’un credito per TFR in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell’art. 2 legge n. 297/82, il subentro dell’INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l’istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l’assoggettabilità alla procedura concorsuale e l’accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell’an e del quantum debeatur”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.


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TFR INPS
corte di cassazione
2014, n. 24231
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