Dirigente d’Azienda, licenziamento, preavviso e dequalificazione.

Professionalità e Trasparenza.

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Dirigente d'Azienda, licenziamento, preavviso e dequalificazione.

Questo articolo approfondisce il ruolo del Direttore d’Azienda e i suoi diritti analizzando:

1- le mansioni del direttore d’azienda e il mancato riconoscimento della qualifica;

2- il preavviso dei dirigenti industria;

3- il licenziamento del dirigente;

4- il demansionamento del dirigente.

Dirigente d'azienda

Dirigente significato

Il Dirigente è lalter ego dell’imprenditore ed è preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale, o di una branca o di un settore autonomo di essa. Inoltre, è necessario che, ai fini del riconoscimento della qualifica in questione, il lavoratore abbia in concreto una serie di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i conseguenti poteri di iniziativa e discrezionalità, gli consentano di imprimere un indirizzo e un orientamento al governo complessivo dell’azienda e alla scelta dei mezzi produttivi. In altre parole il dirigente ha una responsabilità ad alto livello, che gli deriva appunto da quel potere di indirizzo di cui si è appena detto, ed è unicamente sottoposto all’osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro.”
Questa definizione è stata cristallizzata dalla Sentenza della Corte di Cassazione
n. 11218 del 7 ottobre 1999.

Il Dirigente si differenzia dall’impiegato con funzioni direttive in quanto quest’ultimo è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e svolge la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità. L’impiegato con funzioni direttive è definito in letteratura anche come “pseudo-dirigente“.

Il Dirigente, invece, non ha legami gerarchici nei confronti di altri lavoratori, ma solo nei confronti dell’imprenditore.

E’ possibile che il Dirigente debba coordinare la sua attività con quella di altri dirigenti, ma mai esserne subordinato.

Ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale, non occorre una formale investitura trasfusa in una procura speciale, essendo necessario e sufficiente che sia dimostrato l’espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione ad uno o più servizi con ampia autonomia decisionale (Cass. 16/9/2015, n. 18165; Cass. 10/3/2010, n. 5809).

Il riconoscimento della qualifica di Dirigente ha un impatto importante sul diritti del lavoratore: minimi retributivi, diritto al pagamento degli straordinari, termini di preavviso, tutele al licenziamento sono i diritti su cui vi è maggiore impatto.

Il riconoscimento della qualifica di Dirigente può non essere sinonimo di ampliamento dei diritti e delle tutele del Lavoratore, per esempio al personale direttivo cui non si applicano i limiti d’orario previsti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo, in quanto essi hanno la possibilità di alternare liberamente il lavoro ed il riposo.

L’errato riconoscimento della qualifica da parte del Datore di Lavoro o il mancato riconoscimento della stessa sono diritti del Lavoratore che possono essere fatti valere durante il rapporto di lavoro o in seguito al suo termine.

Preavviso dirigenti industria

Il preavviso del licenziamento è il periodo che intercorre tra la comunicazione dell’interruzione del rapporto di lavoro e il momento effettivo del termine del rapporto di lavoro.

Durante questo periodo, il Dirigente è obbligato alla prestazione lavorative a il Datore di lavoro al pagamento della retribuzione.

Se l’interruzione del rapporto a seguito del licenziamento non rispetta i termini, il Dirigente ha diritto all’indennità da mancato preavviso che è rappresentata dalla retribuzione del periodo non lavorato.

La durata del periodo di preavviso del licenziamento è differente in base al Contratto Collettivo applicato e all’anzianità aziendale del Dirigente.

Ecco alcuni esempi.

DIRIGENTI SETTORE INDUSTRIA

Licenziamento del lavoratore

Dimissioni del lavoratore

6 mesi per anzianità di servizio fino a 6 anni

1/3 di quello previsto per il licenziamento

8 mesi per anzianità di servizio da 6 a 10 anni

10 mesi per anzianità di servizio da 10 a 15 anni

12 mesi per anzianità di servizio oltre 15 anni

DIRIGENTI SETTORE TERZIARIO

Licenziamento del lavoratore

Dimissioni del lavoratore

6 mesi per anzianità di servizio fino a 4 anni

2 mesi per anzianità di servizio fino a 2 anni

8 mesi per anzianità di servizio da 4 a 8 anni

3 mesi per anzianità di servizio da 2 a 5 anni

10 mesi per anzianità di servizio da 8 a 12 anni

4 mesi per anzianità di servizio oltre 5 anni

12 mesi per anzianità di servizio oltre 12 anni

 

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Dirigente licenziamento, analisi delle tutele

Il licenziamento del dirigente non è tutelato con le stesse norme degli altri lavoratori.

La Sentenza n. 121/1972 della Corte Costituzionale afferma la legittimità di questo differente trattamento, “Il rapporto di lavoro del dirigente per ciò presenta delle caratteristiche particolari che si estrinsecano in una attività sostitutiva di quella che svolgerebbe lo stesso imprenditore qualora assumesse direttamente la direzione aziendale, e che fanno del dirigente un alter ego dell’imprenditore nell’esercizio del potere direttivo.”

La legge prevede per i dirigenti la possibilità di licenziamento “Ad Nutum”, cioè liberamente.

I Contratti Collettivi applicati al Dirigente regolano

– l’obbligo di motivazione e la procedura di licenziamento;

– il preavviso e l’indennità economica.

Le indennità economiche dei Dirigenti hanno importi elevati in quanto controbilanciano la libertà di licenziamento.

Un buona trattativa sulla buonuscita di un Dirigente non è concentrata solo sull’importo dell’indennità per il licenziamento, ma comprende una disamina particolareggiata di quanto avvenuto durante il rapporto di lavoro.

Per approfondire, clicca qui.

Un’attenta trattativa sulla buonuscita presuppone la conoscenza delle imposte tributarie che gravano sulla somma lorda e agisce in modo da massimizzare la somma capitale.

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Demansionamento Dirigente, cosa fare?

Il Demansionamento del Dirigente, a seguito di un cambiamento degli equilibri interni della Società, è purtroppo un fenomeno diffuso, (soprattutto nel ramo bancario). Fusioni e incorporazioni tra istituti di credito portano duplicazioni di funzioni o cambiamenti nell’indirizzo di governance.

Dirigenti con alte anzianità aziendali possono essere collocati in posizioni lavorative di minor responsabilità, ovvero essere privati di ogni attività.

Questo fenomeno priva il Dirigente della sua professionalità e arreca un danno non patrimoniale ed esistenziale allo stesso.

L’obiettivo del Datore di Lavoro (non dichiarato) è spesso quello di costringere il Dirigente alle dimissioni.

Alcune Società utilizzano questo metodo operativo in modo sistematico, tanto che hanno delle “aree” adibite al demansionamento di Dirigenti: posizioni dal nome altisonante, con qualifiche attribuite in concreto ai Digenti che rasentano l’inattività completa.

Ci sono stati casi in cui al Dirigente non era nemmeno garantito l’accesso del PC aziendale ad una connessione internet stabile.

E’ utile chiarire che il demansionamento è contrario all’art. 2103 c.c., pertanto illegittimo.

La tutela che il nostro ordinamento apporta è di tipo risarcitorio: di Datore di Lavoro deve risarcire i danno non patrimoniale e alla professionalità causati dal suo comportamento al Dirigente.

Nel concreto, affrontare una causa giudiziale di demansionamento comporta delle difficoltà:

1- la prova del demansionamento;

2- la quantificazione del risarcimento.

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Se hai bisogno di chiarimenti, non esitare a contattare lo Studio Legale Bonato.

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