Licenziamento giusta causa, preavviso e impugnazione

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Licenziamento giusta causa

Il licenziamento per giusta causa interrompe il rapporto di lavoro: il Datore di Lavoro ritiene un comportamento disciplinare del Lavoratore molto grave.

Questo articolo approfondirà

  • cosa deve essere presente nella lettera di licenziamento;

  • cos’è il termine di preavviso del licenziamento e perché non c’è nel licenziamento per giusta causa;

  • la differenza tra licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo;

  • come il Lavoratore può difendersi da un licenziamento per giusta causa.

Licenziamento giusta causa

La lettera di Licenziamento

La lettera di licenziamento è la comunicazione che il Datore di Lavoro invia al Lavoratore per terminare il rapporto di lavoro.

La lettera può essere consegnata a mano o essere spedita tramite posta raccomandata.

La lettera deve contenere:

  • nome e cognome del lavoratore destinatario;

  • indicazione del Datore di Lavoro che invia la comunicazione;

  • data e luogo di scrittura;

  • espressione chiara della volontà di recesso dal rapporto di lavoro;

  • motivazione del recesso.

La mancanza di uno di questi elementi rende il licenziamento illegittimo.

 

La lettera ha effetto dal momento della ricezione.

Preavviso licenziamento e indennità di preavviso

Il preavviso di licenziamento è il periodo che decorre dalla comunicazione del licenziamento a quando il rapporto di lavoro si interrompe in concreto.
La funzione del preavviso è quella di garantire al lavoratore del t
empo per organizzarsi prima di rimanere senza lavoro.

Durante il periodo di preavviso il Lavoratore continuerà a lavorare e il Datore di lavoro a pagargli la retribuzione.

Il Datore di Lavoro può chiedere al lavoratore di non lavorare, ma è tenuto a pagare la retribuzione, detta indennità di preavviso.

Nel licenziamento per giusta causa non c’è periodo di preavviso perché il comportamento disciplinare del lavoratore è talmente grave da impedire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.

Il periodo di preavviso, invece, è concesso in caso di licenziamento per giustificato motivo.

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento vs giusta causa ex art. 2119 c.c.

L’art. 2119 c.c. regola il licenziamento per giusta causa e così recita:

“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

 

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.”

 I fatti di vita reale che possono costituire invece “giustificato motivo oggettivo” di licenziamento sono

  • un comportamento del lavoratore, come una mancanza disciplinare, ma meno grave di quella che porta al licenziamento per giusta causa;

  • una ragione oggettiva legata al posto di lavoro per cui la posizione lavorativa è soppressa (ad esempio una crisi aziendale o una riorganizzazione della produzione).

Impugnazione Licenziamento

Il Lavoratore che intende opporsi al licenziamento deve “impugnarlo”, cioè scrivere una comunicazione tracciata al Datore di Lavoro che contenga:

  • indicazione univoca del mittente (il Lavoratore licenziato);

  • indicazione univoca del Datore di Lavoro che ha inviato il provvedimento di licenziamento;

  • indicazione della data e del luogo ove questa comunicazione è stata scritta;

  • espressione chiara della volontà di opporsi al licenziamento.

Il Lavoratore dispone di 60 giorni di tempo dal licenziamento per impugnarlo, dopo di che egli decade dalla possibilità (non è più possibile farlo).

Se vuoi approfondire il processo del lavoro, leggi questo articolo.

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