Mobbing Lavoro, un approfondimento giuridico in parole semplici.

Professionalità e Trasparenza.

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Mobbing lavoro

“Mobbing lavoro” approfondisce dal punto di vista legale il tema del mobbing spiegando:
1- il significato di “Mobbing” nella Giurisprudenza;

2- il significato di “Vessazioni” e le altre pratiche persecutorie come lo “Straining”;

3- cosa si può fare in caso di Mobbing.

mobbing lavoro

Mobbing significato

Secondo la Giurisprudenza, il Mobbing è una “molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, dall’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore e dalla prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio” (Sentenza della Corte di Cassazione n. 22393/2012).

Per meglio comprendere l’insegnamento della Suprema Corte, è necessario scomporre la definizione identificando gli elementi che caratterizzano il Mobbing:

1) Ambiente lavorativo
Il mobbing deve svolgersi sul posto di lavoro;

2) Frequenza
Le azioni ostili devono accadere con frequenza, spesso indicata in almeno alcune volte al mese. Vi sono casi eccezionali.

3) Durata
Il conflitto deve essere in corso da unad urata di tempo apprezzabile, spesso indicata in almeno sei mesi. Vi sono casi eccezionali.

4) Tipologia di azioni
Le azioni accadute devono ricadere almeno in due tipologie tra le seguenti:

  • attacchi ai contatti umani, per esempio attraverso critiche e rimproveri ingiustificati, gesti e insinuazioni con significato negativo, minacce, limitazioni delle capacità espressive e della libertà di pensiero;

  • isolamento sistematico, per esempio la negazione di informazioni relative al lavoro o manipolazione delle stesse o divieto per i dipendenti di parlare con il lavoratore o, ancora, collocazione del lavoratore in luogo isolato;

  • cambiamenti delle mansioni, per esempio l’attribuzione di mansioni dequalificanti, senza senso o umilianti;

  • attacchi alla reputazione, per esempio calunnie, offese, abusi, espressioni maliziose o insultanti;

  • violenza e minacce di violenza, per esempio molestie sessuali, minacce di violenza fisica, adibizione a mansioni nocive per la salute, anche in relazione ad eventuali condizioni di invalidità.


5) Dislivello tra gli antagonisti
La vittima deve essere in posizione costante di inferiorità rispetto all’aggressore.

6) Andamento secondo fasi
Il Mobbing è caratterizzato da fasi di evoluzione.

Per poter qualificare una situazione come “Mobbing” è necessario siano avvenute almeno due di queste fasi:

  1. conflitto mirato;

  2. inizio del mobbing;

  3. primi sintomi psico-somatici;

  4. errori ed abusi dell’Amministrazione del personale;

  5. serio aggravamento della salute psico-fisica della vittima;

  6. esclusione dal mondo del lavoro.


7) Intento persecutorio
Le aggressioni hanno carica emotiva e scopo negativo: l’obiettivo conflittuale è nuocere alla vittima.

Vessazioni significato e altre pratiche persecutorie: lo Straining

La violenza psicologica sul lavoro non è solo il mobbing, ma vi sono altri fenomeni, coma ad esempio lo “Straining”.

Lo “Straining” è rappresentato da uno o più comportamenti vessatori che non integrano i requisiti del mobbing, ma che sono ritenuti dalla Giurisprudenza illegittimi e condannati attraverso il risarcimento del danno.

Clicca qui per approfondire lo “Straining” con la lettura della decisione su un caso concreto.

Mobbing cosa fare?

La tutela al “Mobbing” ha radici costituzionali: l’articolo 32 riconosce i diritto fondamentale alla salute e l’articolo 41 vieta lo svolgimento delle attività economiche private che possano arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

La tutela Costituzionale ha applicazione in sede civile e in sede penale.

In primis, l’articolo 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Per questo motivo il Datore di Lavoro che consente, o peggio stimola, il “Mobbing” dovrà risarcire il danno arrecato al Lavoratore.

Le singole vessazioni possono, altresì, configurare atti individuali illegittimi (come sanzioni disciplinari immotivate o sproporzionate) e, pertanto, essere impugnate singolarmente.

In secundis, dal punto di vista penale, il “Mobbing” può configurare un reato.

Nel nostro Ordinamento, il “Mobbing” non esiste come figura di reato autonoma, ma la giurispridenza ha ricondotto la fattispecie al reato di lesioni personali ex art. 590 c.p.

Se vuoi sapere di più sulla tutela penalistica al mobbing, clicca qui per leggere una Sentenza della Corte di Cassazione.

Se hai bisogno di un approfondimento, non esitare a contattare lo Studio Legale Bonato.

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